IL NUOVO COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

(Legge n. 107 del 13.07.2015 – Art. 1, comma 129)

 

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, é sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

  2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

    c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

  3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

    a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica,nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

    b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

  4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lett. a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

 

 

 

 

La lettura è per la nostra mente ciò che l’esercizio è per il nostro corpo.”

                                       Joseph Addison

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