I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.
Sono previsti:

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria;

 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della ScuolaSecondaria di I grado.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.

I diritti dei rappresentanti

Il rappresentante di classe ha il diritto di:

 a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto;
b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto;
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno;
g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
a. occuparsi di casi singoli;
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

I doveri dei rappresentanti

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
g. conoscere il Regolamento di Istituto;
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

 

 

Allegati:
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La lettura è per la nostra mente ciò che l’esercizio è per il nostro corpo.”

                                       Joseph Addison

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